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Prodotti biologici
Cosa si intende con l’espressione “prodotto da agricoltura biologica”? Un alimento può definirsi proveniente da agricoltura biologica se prodotto naturalmente ossia senza il ricorso a pesticidi, fitofarmaci o qualsiasi sostanza di origine chimica o transgenica (OGM).
• Quale è la principale normativa di riferimento in tema di prodotti da agricoltura biologica? La principale fonte normativa in materia è il regolamento (CEE) n. 2092/91 come integrato dal regolamento (CE) 1804/99, a cui si affiancano il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 e il Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici adottato dalla Commissione europea il 10 giugno 2004.
• Esistono delle regole cui gli operatori agricoli devono conformarsi in tema di prodotti da agricoltura biologica? In base al regolamento (CEE) 2092/91 gli operatori del settore devono: coltivare senza l’impiego di prodotti chimici di sintesi e di OGM; fertilizzare il terreno solo con materie organiche e minerali naturali; usare la rotazione delle colture; garantire agli animali da allevamento una vita conforme alle esigenze proprie della specie di appartenenza.
• Cosa sono e quali competenze hanno gli organismi di controllo? L’azienda che svolge attività di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione dei prodotti agricoli biologici deve essere sottoposta ad un sistema di controllo idoneo a garantire che siano state rispettate in tutte le fasi del processo produttivo le regole dettate dal regolamento (CEE) 2092/91. In Italia la certificazione delle produzioni da agricoltura biologica è affidata ad organismi privati di controllo (O.d.C.) riconosciuti e autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali e la cui attività è sottoposta al controllo delle amministrazioni regionali.
• Il consumatore come fa a sapere se un prodotto proviene da agricoltura biologica? Il consumatore individua un prodotto alimentare proveniente da agricoltura biologica grazie all’etichetta. I prodotti che possono essere immessi sul mercato con le indicazioni riferite al metodo di produzione “biologico” sono essenzialmente di due tipi: “prodotto da agricoltura biologica” e “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”. La dicitura “prodotto da agricoltura biologica” può essere riportata sui prodotti in cui almeno il 95% degli ingredienti agricoli impiegati è stato certificato da agricoltura biologica. L’eventuale restante 5% può provenire dall’agricoltura cosiddetta convenzionale purché presente tra i prodotti indicati nel regolamento (CEE) 2092/91. La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” può essere apposta sui prodotti provenienti da aziende che utilizzano il metodo biologico da almeno un anno ma che non hanno ancora “superato” il periodo di conversione previsto dal regolamento (CEE) 2092/91.
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I prodotti da agricoltura biologica alla luce del Reg. (CEE) 2092/91
Con l’espressione “prodotti da agricoltura biologica” vanno intese tutte le produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonchè le preparazioni alimentari il cui processo produttivo è realizzato senza alcun ricorso alla chimica di sintesi e con il solo utilizzo di fertilizzanti organici e antiparassitari di origine naturale.
I prodotti alimentari così ottenuti presentano un alto valore nutrizionale e sono esenti da qualsiasi tipo di contaminazione. Sotto questo aspetto, appare evidente che lo sfruttamento dei terreni agricoli secondo i principi dell’agricoltura biologica oltre che apportare benefici alla collettività contribuisce allo sviluppo rurale e al miglioramento del benessere degli animali. Secondo i dati diffusi dall’ufficio statistico dell’Unione Europea tra il 1998 e il 2000 le colture biologiche hanno registrato un aumento pari quasi al 70%. Il “boom” dell’agricoltura biologica si è registrato soprattutto in Italia, dove le terre destinante a queste colture sono quasi raddoppiate, passando da circa 580.000 ettari a oltre un milione. Sempre secondo i dati UE, su un totale di circa 4 milioni di ettari di terre coltivate secondo la produzione biologica in Europa, il 25% si trova nel nostro Paese.
Il diffondersi dell’agricoltura biologica ha fatto sì che le Istituzioni europee si interessassero al fenomeno emanando il regolamento (CEE) n. 2092 del 24 giugno 1991 che rappresenta l’essenziale punto di riferimento normativo in materia. Il Reg. (CEE) 2092/91 stabilisce di fatto cosa fare per poter definire un prodotto “da agricoltura biologica”. Tale regolamento è stato completato a più riprese, in particolare nel 1999, quando il Consiglio con il regolamento (CE) n. 1804 del 19 luglio 1999, ne ha esteso il campo di applicazione anche al metodo di allevamento biologico. Si tratta di una normativa piuttosto complessa che, oltre a definire un metodo di produzione agricola per i prodotti vegetali e animali, provvede a regolamentare l’etichettatura, la trasformazione, l’ispezione e il commercio dei prodotti dell’agricoltura biologica all’interno della Comunità europea, nonchè l’importazione di tali prodotti dai Paesi terzi.
Il regolamento (CEE) 2092/91 si applica ai prodotti vegetali e animali non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione umana e agli alimenti per animali, i quali recano sulle etichette, nella pubblicità e nella documentazione commerciale le indicazioni in uso in ciascun Stato membro atte ad informare il consumatore che il prodotto è stato ottenuto secondo il metodo di produzione biologico definito dal regolamento (artt. 1 e 2).
In base al regolamento (CEE) 2092/91 gli operatori del settore biologico devono attenersi alle seguenti regole:
a) l’esclusione di prodotti chimici di sintesi (ottenuti cioè da combinazioni chimiche di origine industriale e non presenti come elementi direttamente in natura) dalla coltivazione e dall’allevamento;
b) l’uso di fertilizzanti di sola origine naturale;
c) il mantenimento della fertilità naturale del terreno mediante l’utilizzo di tecniche di lavorazione non invasive per la struttura chimico-fisica del terreno;
c) il ricorso a rotazioni colturali idonee a prevenire l’insorgenza di parassiti, malattie, erbe infestanti;
d) la garanzia per gli animali di una vita in allevamento in conformità alle esigenze proprie della singola specie.
In particolare, il mantenimento della fertilità del terreno si basa principalmente sulla coltivazione di piante in grado di arricchire la fertilità del suolo ovvero sull’uso di letame o altro materiale organico proveniente da agricoltura biologica. Allo stesso modo, la cura delle piante deve avvenire attraverso il ricorso a pratiche agronomiche e tecniche colturali, idonee a rafforzare il sistema di “autodifesa” delle piante.
Ulteriore regola da rispettare nella agricoltura biologica è quella secondo cui gli OGM ossia gli organismi geneticamente modificati non possono essere impiegati, così come non possono essere impiegati i loro derivati, come prodotti fertilizzanti o antiparassitari.
Regole specifiche vanno poi rispettate per l’allevamento degli animali con metodo “da agricoltura biologica”: gli animali devono provenire da allevamenti che osservano il metodo biologico, devono essere alimentati, salvo talune specifiche eccezioni, con prodotti provenienti da agricoltura biologica e devono essere curati con prodotti fitoterapici, omeopatici o comunque di origine naturale.
Per la certificazione delle produzioni come “prodotto da agricoltura biologica”, l’azienda deve aver rispettato le regole previste dal regolamento (CEE) 2092/91 per un periodo, definito “di conversione all’agricoltura biologica”, di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto (allegato 1 – Reg (CEE) 2092/91). Periodi diversi sono previsti per le produzioni zootecniche.
Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione le produzioni possono essere certificate come “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”. Si tenga presente che in taluni casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l’intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell’utilizzazione anteriore degli appezzamenti e delle disposizioni dell’Organismo di Controllo che certifica l’azienda.
Trascorso il periodo di conversione, le produzioni potranno essere certificate con la dicitura “prodotto da agricoltura biologica”.
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Il sistema di certificazione
In base agli art. 8 e 9 del succitato Reg. (CEE) 2092/91, gli operatori che svolgono attività di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione dei prodotti agricoli biologici devono essere inseriti in un sistema di controllo predisposto dalle singole autorità nazionali.
In particolare, gli operatori del settore biologico devono dotarsi di sistemi documentali trasparenti ed idonei a far sì che ogni fase del processo produttivo sia sottoposta al controllo e alla relativa certificazione. In Italia la certificazione delle produzioni da agricoltura biologica è affidata ad organismi privati di controllo (O.d.C.) riconosciuti e autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali e la cui attività è sottoposta al controllo delle amministrazioni regionali. Gli organismi di controllo presenti attualmente sul territorio nazionale sono diciassette di cui tredici autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale, quattro autorizzati ad operare nella sola provincia autonoma di Bolzano.
Gli organismi di controllo certificano il metodo di produzione. In altri termini, l’etichettatura del prodotto finale attraverso la dicitura “proveniente da agricoltura biologica” o “in conversione alla agricoltura biologica” attesta che il prodotto distribuito sul mercato è conforme agli “standard” previsti in materia.
Si tenga presente, infine, che gli operatori del settore biologico oltre che dagli organismi di certificazione autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali sono sottoposte anche ai controlli delle Pubbliche Autorità (Comando Carabinieri Politiche Agricole, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Aziende Sanitarie Locali). In particolare, al Comando Carabinieri Politiche Agricole, che opera alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, è affidato il compito di effettuare ispezioni “straordinarie” al fine di accertare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Il Comando Carabinieri Politiche Agricole ha poi istituito un numero verde per tutelare i consumatori dal rischio di frode negli acquisti di prodotti alimentari biologici.
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Etichettatura dei prodotti “provenienti da agricoltura biologica”
Il consumatore individua un prodotto alimentare proveniente da agricoltura biologica grazie all’etichetta. I prodotti che possono essere immessi sul mercato con le indicazioni riferite al metodo di produzione “biologico” sono essenzialmente di due tipi:
a) prodotto da agricoltura biologica;
b) prodotto in conversione all’agricoltura biologica.
La dicitura “prodotto da agricoltura biologica” può essere riportata sui prodotti in cui almeno il 95% degli ingredienti agricoli impiegati è stato certificato da agricoltura biologica. L’eventuale restante 5% può provenire dall’agricoltura cosiddetta convenzionale purché presente tra i prodotti indicati nell’allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) 2092/91 (ingredienti non disponibili ovvero disponibili in quantità insufficiente sul mercato comunitario di produzione biologica).
Diversa l’ipotesi in cui almeno il 70% degli ingredienti agricoli impiegati è stato certificato da agricoltura biologica. Il rimanente 30% degli ingredienti può provenire dall’agricoltura convenzionale. Occorre, però, precisare che in questo caso nella lista “ingredienti del prodotto” dovranno essere specificatamente indicati quelli provenienti da agricoltura biologica nonché la loro totale percentuale. Inoltre, in questo caso, la dicitura “prodotto da agricoltura biologica” può essere inserita solo nella lista degli ingredienti e non nella denominazione di vendita.
La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” può essere apposta sui prodotti provenienti da aziende che utilizzano il metodo biologico da almeno un anno ma che non hanno ancora “superato” il periodo di conversione previsto dal regolamento (CEE) 2092/91. A tal proposito si ricordi che i prodotti di origine animale non possono essere immessi sul mercato se ancora in fase di conversione.
Infine, si tenga presente che il regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione europea ha predisposto il logo europeo sul metodo di produzione biologico, il cui obiettivo è aumentare la credibilità dei prodotti biologici agli occhi dei consumatori e migliorarne l’identificazione sul mercato. Il logo non è obbligatorio. Pertanto i produttori possono utilizzarlo volontariamente quando i loro prodotti soddisfano le condizioni previste. Il logo e l’indicazione di conformità al regime di controllo CE possono essere apposti unicamente sui prodotti che: contengono per almeno il 95% ingredienti provenienti da agricoltura biologica; che sono stati sottoposti durante l’intero processo di produzione e di preparazione al regime di controllo previsto dal regolamento; che sono venduti direttamente in imballaggi sigillati o sono immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati e che riportano sull’etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore, nonché il numero di codice dell’organismo di controllo a cui sono sottoposti.
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